TNAS: Una sentenza quaquaraqua

La ricerca della verità nel nome della Giustizia, quella con la G maiuscola, dovrebbe essere il motore che muove le azioni degli uomini di legge, non dovrebbero esistere storie in tal senso. E invece…
E invece sono passati alle cronache casi in cui questo motore si è inceppato in qualche punto, cortocircuiti giudiziari che hanno generato errori talvolta irrimediabili.

La giustizia sportiva sembra non aver voluto essere da meno… Lungi da me il pensare di essere il depositario della verità, ma per forma mentis dovuta ai miei studi scientifici sono portato a cercare prove a sostegno di una tesi. Credo che questo dovrebbe essere fatto anche da chi indaga o decide sulle carriere (e, di conseguenza, anche sulle vite) di giocatori e allenatori. Dovrebbe, ma non sempre sembra sia stato così, anzi.

Già tra luglio e agosto Antonio Corsa e, in minima parte io, avevamo portato alla luce le tante, troppe contraddizioni di alcune delle accuse di Carobbio, prese per oro colato dal procuratore federale Palazzi e, forse, mai confutate…

Vennero così analizzate e, per certi versi smontate non da giornalisti o da 007 federali, ma da semplici blogger, accuse come quelle rivolte fra gli altri a Gheller, Drascek, Vitiello, Terzi o Italiano solo per citarne alcuni. Addosso mi rimase la sensazione che la Giustizia, non solo quella sportiva, stia più a cuore a noi, forse, che a chi dovrebbe garantirla o a chi dovrebbe vigilare. Brutta sensazione.

E così, uscite le motivazioni del TNAS il 15/11 (termine ultimo per il deposito delle stesse) mi sono voluto prendere una settimana per leggerle e analizzarle con molta calma al fine di commentarle con lucidità e analizzando completamente i fatti come ho fatto per il secondo grado (qui).

Per non tediare o annoiare il lettore focalizzerò quindi la mia attenzione sui quattro punti principali che mi hanno lasciato non pochi dubbi sulla bontà delle decisioni degli arbitri del TNAS, a maggior ragione dopo la lettura delle motivazioni, ossia:

  • Il “Tema Mastronunzio”
  • Le mancate audizioni
  • Stellini e l’8 marzo (per chi non avesse letto la sentenza capirà il senso di questa data)
  • Il superamento del ragionevole dubbio
Andiamo quindi con ordine.

Il “tema Mastronunzio”

Chi mi segue già da tempo sa che fui tra i primi a trovare le prove, sul sito del Siena, dell’infortunio della Vipera (il suo soprannome), poi integrate con le segnalazioni di molti utenti ricevute online. Pubblicai il mio pezzo il 18 agosto, due giorni prima del secondo grado, ma questo non impedì ai giudici della Commissione di Giustizia Federale di inserire nuovamente l’errore nelle motivazioni. La cosa peggiore fu che il “caso Mastronunzio” (come lo definii al tempo) fu utilizzato dalla stessa commissione per insinuare il dubbio addirittura di una partecipazione attiva all’illecito di Antonio Conte, come espresso da Sandulli in una, quantomeno inopportuna e indelicata per un uomo di legge del suo calibro, intervista radifonica. Trovo imbarazzante, per la giustizia sportiva stessa (e per certi versi per un certo tipo di giornalismo che definirei all’italiana) che sia un blogger con limitati strumenti (una connessione internet e Google, nulla più…) a riuscire a trovare prove che smentiscono le parole di Carobbio e non i famigerati 007 federali. A questo punto può anche essere lecito pensare che, con una diaria di 30€ di rimborso spese, non si sia trovata la voglia di cercarle. Peccato che su quelle prove si debba poi decidere sulla carriera e sulla vita delle persone. E non è poco.

Tornando alla sentenza, è interessante individuare come a pagina 9 gli arbitri, in merito alla richiesta di audizione del calciatore,  scrivano testualmente “perché, contrariamente alla motivazione assunta dalla CGF, il Collegio considera del tutto marginale la vicenda che lo ha riguardato”. Salvo poi scrivere a pagina 11 (punto 16.),  come motivazione della diminuzione della squalifica da 10 mesi a 120 giorni, ” Sul punto, il Collegio valuta eccessiva, a fronte delle violazioni di cui il sig. Conte è stato ritenuto responsabile, la sanzione inflittagli dalla CGF, anche in considerazione del venir meno di uno dei fondamenti su cui la sanzione della CGF risulta fondata, cioè il “tema Mastronunzio”.” Insomma, altrochè marginale!

Le mancate audizioni

Altro punto dolente è quello delle mancate audizioni che avrebbero potuto permettere perlomeno di fare chiarezza, perlomeno su tutta questa situazione. Gli avvocati di Conte avevano richiesto di ascoltare Mastronunzio, Causarano (medico sociale del Siena) e Stellini, mentre la FIGC  aveva richiesto l’audizione di Carobbio. Tutte negate dagli arbitri che non hanno ritenuto utile ascoltarli per le seguenti ragioni:
  • Mastronunzio e medico sociale Siena: è bastata la documentazione consegnata in questa fase per dimostrare che il giocatore fosse infortunato
  • Carobbio: perchè già ascoltato due volte dalla procura federale e una volta dalla Procura della Repubblica
  • Stellini: perchè “questi ha “confessato” il fatto a lui attribuito e l’unico accertamento possibile avrebbe potuto riguardare esclusivamente l’avvenuta comunicazione o meno a Conte dell’accaduto. Tuttavia, per quanto appresso, tale accertamento si rivela anch’esso del tutto superfluo.”
Peccato che per il recente caso Italiano i tre arbitri deputati alla decisione a invece abbiano invece deciso in senso contrario, chissà forse per un maggior zelo nella ricerca dell’effettiva verità della vicenda, decidendo di ascoltare (come poi è stato espletato in data 12 Novembre) come testimoni, interrogati dal Presidente del collegio, il calciatore Turati, il medico sociale Nassuato e, udite udite, proprio il grande accusatore Filippo Carobbio ed effettuando l’interrogatorio libero di Italiano (vedasi qui). Il risultato è stato che, secondo gli organi di stampa, dall’interrogatorio è uscita incrinata, e non di poco, la credibilità di Carobbio.
E quella decisione non è nemmeno rimasta la sola, tant’è che due giorni fa nella controversia fra Ferrari e la FIGC, gli arbitri hanno deciso di ascoltare nuovamente Carobbio, ma anche Gervasoni e Ruoppolo (link).
La domanda che mi faccio allora è questa: perchè nel caso di Conte non si è voluta accertare fino in fondo la credibilità dell’accusatore mettendo a confronto le sue risposte con quelle fornite da Mastronunzio, Conte e Stellini da lui chiamati in causa? Chissà se avremo mai una risposta. O forse l’abbiamo già avuta.

Stellini e l’8 Marzo

Caduta come abbiamo visto l’accusa Mastronunzio per condannare Antonio Conte occorreva qualcos’altro. Già in secondo grado era caduta  l’accusa per Novara-Siena (Su cui già il 10/8 scovammo un diverso punto di vista), rimaneva in piedi quindi soltanto il discorso relativo al colloquio Stellini-Carobbio al termine della partia di andata, corroborato, secondo le parole scritte dagli arbitri nella sentenza dal patteggiamento dell’ex collaboratore tecnico di Conte.

Facciamo chiarezza e andiamo per gradi. Per chi non l’avesse letto, sul blog di Antonio Corsa (qui) è possibile trovare e leggere il documento integrale, in modo che ognuno possa farsi l’idea su cosa c’è scritto e sul significato delle parole.

Perchè scrivo questo? Perchè Stellini non ammette in realtà “i fatti invece indicati dal medesimo Carobbio”, come scritto dagli arbitri nella sentenza. Carobbio disse che Stellini aveva chiesto a lui e a Terzi (circostanza quest’ultima sempre smentita da Stellini) di prendere accordi, dopo la partita di andata, per quella di ritorno.

Stellini invece, anche nel suo patteggiamento, scrive altro: parla di una discussione dai toni molto forti alla fine della partita, di una sua richiesta a Carobbio, considerata la sua militanza pluriennale nell’Albinoleffe, di fare da paciere con i suoi ex compagni per non avere “rese dei conti” e rischiare le gambe a fine campionato. Afferma anche di aver fatto tutto di sua iniziativa, senza alcun “mandante”.

Altrettanto importante è l’ultimo passo:

“Ho poi aggiunto a Carobbio anche di dire che se noi avessimo già raggiunto tutti i nostri obiettivi stagionali avremmo anche potuto lasciargli i punti e viceversa ottenerli da loro se ne avessimo avuto necessità”

 circostanza confermata trasversalmente dalle parole di Poloni:

“[…]si sarebbe concessa la vittoria al’Albinoleffe nel caso in cui, nel corso della partita gli altri risultati avessero configurato un vantaggio dell’Albinoleffe a vincere la gara con il Siena.” (Dichiarazione POLONI dell’8.3.2012)

Ma come se ne può desumere dall’analisi su ciò che non tornava su Albinoleffe-Siena, pubblicata il 21/08, il Siena più dell’Albinoleffe aveva un obiettivo da raggiungere: il primo posto, premi extra compresi. Insomma dai fatti parrebbero sicuramente censurabili le parole di Stellini per la correttezza e la lealtà venute meno, anche solo in via ipotetica, ma che de facto, la partita sembra essersela venduta Carobbio di sua sponte .

Anche gli arbitri si accorgono che non vi è certezza che Conte potesse sapere, e per motivare i 120 giorni di squalifica si attaccano a un presunto autogol della difesa:

La seconda ragione è invece testuale: come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest’ultimo  avrebbe avuto conoscenza dell’illecito accaduto in data 08 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell’art.7, comma 7, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 08 marzo 2012.

Praticamente: non siamo sicuri che lo sapesse da allora, ma ha ammesso di saperlo dall’8 marzo. Balle. Il bravissimo Guido Vaciago di Tuttosport (qui) ha infatti pubblicato un estratto del documento FIGC relativo all’audizione di Conte nel quale l’allenatore bianconero dice cose ben diverse:

Non mi accorsi di nulla in particolare in occasione di Siena-Albinoleffe dell’8 gennaio 2011, in quanto essendo molto arrabbiato per il gol subito nei minuti finali andai via velocemente: Stellini solo recentemente, a seguito delle notizie stampa che lo indicavano come coinvoilto in presunti accordi presi dal Carobbio per la partita di ritorno, mi ha riferito che, al termine della gara in oggetto, vi era stata ua rissa fra i calciatori delle due squadre alla quale il medesimo aveva partecipato e pertanto essendo preoccupato che potessero accadere incidenti nella gara di ritorno sollecitò Carobbio, quale ex dell’Albinoleffe, a parlare con i suoi ex compagni per cercare di stemperare gli animi. Lo scrupolo di Stellini derivava dal fatto di essere rimasto coinvolto in prima persone nella rissa e pertanto si sentiva ancora più responsabile”

Insomma, tra il serio e il faceto, se giudici e arbitri ci avessero letto un po’, forse avrebbero avuto un quadro più chiaro e completo di quello che hanno avuto con le sole carte degli 007 federali e del procuratore Palazzi… La domanda è: avrebbero voluto? Ai posteri l’ardua risposta.

Il superamento del ragionevole dubbio

 Negli ultimi tempi su alcuni media è stato più volte scritto che per la giustizia sportiva non è necessario superare il ragionevole dubbio. Balle anche qui. E sono proprio gli arbitri della Sentenza Gheller, pubblicata sul sito del Coni il 5 novembre, a dircelo nelle motivazioni:

Ed in effetti appare a questo Tribunale opportuno sottolineare che, sebbene per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, è comunque necessario acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC). 
Poiché nella specie non emerge alcun significativo quadro di riscontro circa la univocità delle dichiarazioni di incolpazione rese dal Carobbio, la prova del fatto illecito addebitato all’istante deve ritenersi non raggiunta, neppure nella prospettiva delle specifiche regole del sistema giudiziale sportivo.

Sentenza Gheller 05/11 (qui)

Ma ancor di più fece il giudice Mastrandrea nel 2001, caso scommesse Atalanta-Pistoiese, in cui erano coinvolti, fra gli altri, Doni, Gallo, Zauri e l’attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri allora alla Pistoiese. Il giudice assolse tutti i condannati in primo grado a squalifiche da 6 mesi a 1 anno per omessa denuncia, con la seguente motivazione:

In conclusione, il quadro probatorio non si è validamente realizzato; vi sono indizi di reità, ma non caratterizzati da precisione e concordanza e quindi i deferiti debbono essere prosciolti da ogni addebito.

Sentenza CAF Atalanta-Pistoiese (qui)

Il giudice del primo grado era Artico, il procuratore federale di allora era Palazzi e della commissione CAF faceva parte Sandulli. E l’Atalanta e i suoi giocatori erano difesi dall’Avvocato Giulia Bongiorno.  Insomma, in una politica di rinnovamento, si può notare come in 11 anni negli ambienti federali non sia cambiato nulla, ma sia invece cambiata l’interpretazione dei regolamenti.

Prima di concludere credo sia utile spendere alcune parole su Angelo Alessio. Già per la sentenza della CGF feci notare l’imbarazzante somiglianza delle motivazioni, ma in quelle del TNAS si è potuto notare il classico arrampicarsi sugli specchi alla ricerca di un motivo per non assolverlo. Insomma Alessio è stato condannato perchè Conte non poteva non sapere e lui, lavorando al suo fianco, non poteva non essere al corrente. Il tutto senza aver mai interrogato o anche solo ascoltato il povero Angelo. A mio avviso una vergogna, da cittadino ancor prima che da tifoso e senza timore di smentita.

Alla luce di tutto questo stupisce che nessuno dei tre arbitri (sei con quelli della sentenza Alessio), stimati uomini di legge, si sia dissociato come sarebbe stato nelle sue facoltà (vedasi sentenze con Note di dissenso: es. Sentenza Bari (qui) e Sentenza Nocerina (qui)) da sentenze che il giornalista Roberto Renga, parafrasando scherzosamente il termine che ha generato polemiche negli ultimi tempi, in uno scambio di battute su twitter ha definito quaquaraqua. Anche io potrei dirlo, scherzosamente s’intende, ma nello scherzo, si sa, c’è sempre un fondo di verità…

Concludo con una domanda: dopo aver letto tutto questo sapreste dirmi di cosa sono davvero colpevoli Antonio Conte e Angelo Alessio?

PS: ho fatto un riassunto grafico per permettere a tutti di rendersi conto dell’andamento delle accuse mosse nei vari gradi, di che riscontri siano stati trovati, della credibilità delle accuse e della sentenza. E’ a prova di chiunque sia in malafede, alcuni giornalisti compresi… (Cliccate per ingrandire)

Maurizio Romeo (@rumme75)

Post By dodiciblog (114 Posts)

Dodici nasce da una costola di Barzainter.it, ne eredita la filosofia ("Il calcio è solo un gioco, e con il sorriso si gioca meglio") che cerca di trasmettere con un mix di competenza, obiettività condita comunque dall'ironia che mai può mancare. Dodici, come il dodicesimo uomo. L'uomo in più che cercheremo di essere ogni giorno. Solo per voi.

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