Cambia la sentenza, non cambiano gli errori

Ho letto le motivazioni più volte per cercare di cogliere quelle sfumature che a una prima lettura possono anche sfuggire. Ma più le leggo e più mi rendo conto che si tratta di una sentenza che sembra essere quasi uscita da uno scritto di Ionesco per il teatro dell’assurdo. Se non fosse una sentenza che comunque pesa e peserà sulla carriera e sull’onorabilità delle persone ci si potrebbe trovare anche qualcosa di divertente. Ma questo, purtroppo, non è uno scherzo e trovo personalmente inspiegabile come possano essere fatti errori di tale portata sulla pelle di persone che, dall’oggi al domani possono trovare le loro carriere interrotte e le loro vite rovinate sulla base di ciò che viene deciso con queste sentenze.

Ma andiamo per ordine e per farlo intendo avvalermi anche dell’ottimo lavoro fatto in merito dall’utente Davide Michel le Roi (@michel_le_roi su twitter) e pubblicato qualche giorno fa su TuttoJuve.

La sentenza è stata pubblicata dalla FIGC il 23 agosto sul sito federale proprio mentre era in corso a Vinovo la conferenza stampa indetta da Antonio Conte, Angelo Alessio e dai loro avvocati per rispondere alle parole, che definire inopportune è poco, di un componente della Commissione che li aveva appena giudicati. Il giudice, anticipando i contenuti delle motivazioni a due radio nazionali, si era anche spinto oltre affermando che all’allenatore bianconero “era andata anche bene”. Inaccettabile. Occorre considerare anche che la persona in questione, il giudice Sandulli (di nota fede laziale), non è nemmeno nuova a questo tipo di boutade radiotelevisive: nel 2006 infatti, dopo essere stato il presidente della CAF che sancì – fra le altre cose – che la Juventus sarebbe stata retrocessa in serie B con 19 punti di penalità (Fiorentina  e Lazio invece, rispetto al primo grado, furono “riportate” in A…) , ospite di una trasmissione televisiva, commentò la sentenza affermando che non vi erano prove dell’alterazione di quel campionato, ma che la punizione era arrivata sull’onda di un “sentimento popolare”. Parole sue che credo si commentino da sole.

Per aiutare a comprendere quanto questa situazione possa essere a dir poco assurda (e per certi versi grottesca) bisogna considerare una cosa importante: i tesserati sanzionati in secondo grado non possono opporre ricorso al TNAS se prima non vengono pubblicate le motivazioni delle sentenze, perdendo di fatto moltissimo tempo prima di poter ottenere, forse, giustizia o, perlomeno, un giudizio ‘definitivo’. Perchè questo è importante? Perchè ci sono tesserati, puniti in secondo grado nel precedente filone di Luglio, che sono ancora in attesa di leggere le motivazioni delle loro sentenze per poter opporre ricorso davanti al TNAS!!! In molti stanno attendendo ben oltre i 40 giorni entro cui la Commissione di giustizia federale dovrebbe comunicarle.

Per Antonio Conte sono arrivate dopo soli 2 giorni, durante la sua conferenza stampa, quasi fosse un “atto di sfida”. Ottimo certo per l’allenatore (e per tutti coloro che chiedono una giustizia in tempi ragionevoli) ma cotanta solerzia e velocità potrebbe anche apparire sospetta, foss’anche solo per la scelta tempistica della pubblicazione sul sito federale.

Ma torniamo alla sentenza, perchè è solo analizzando ciò che è scritto all’interno che si può tornare a parlare di fatti. Leggendo le sei delle tredici pagine della sentenza dedicate alle motivazioni (le prime 4/5 sono dedicate alle conclusioni del deferimento e le successive 2 sono invece riferite alle motivazioni del respingimento della richiesta di ricusazione dei giudici presentata dagli avvocati)  non si può non notare come le parole scritte dalla Commissione di Giustizia Federale (il secondo grado della giustizia sportiva) contrastino pesantemente con le  parole pronunciate in conferenza  stampa dall’allenatore della Juventus e dai suoi avvocati. Sorvoliamo sulle modalità di gestione di questo procedimento e cerchiamo, aldilà di colori di maglia e campanilismi, di produrre dati e riscontri oggettivi, soprattutto perchè se è vero che con questa giustizia le accuse possono essere immotivate, senza senso e ritrattate, per difendersi occorre avere in mano dati oggettivi.

Anche se sono i giudici stessi quasi a contraddirci e a ricordarci a pagina 7 una sentenza del TNAS che riporta:

“…Per ritenere la responsabilità da  parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione -né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. ” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)

Ne prendiamo atto. Noi siamo e saremo sempre a fianco di chi combatte per allontanare (e non dare squalifiche minime come 24 mesi…) dal calcio chi si vende le partite per interessi personali, ma crediamo che i tesserati abbiano diritto a un giusto processo, almeno con il controinterrogatorio degli accusatori senza prove. Ma se queste sono le regole ci dvoremmo adeguare.

NOVARA-SIENA

Nelle pagine successive la Commissione parla di Novara-Siena e qui la commissione regala una prima sorpresa: cade infatti l’accusa per quella partita. Per i giudici l'”oggi pareggiamo” che secondo Carobbio sarebbe stato pronunciato da Conte non è più da ritenersi credibile. Per la commissione è infatti lo stesso Carobbio a contraddire la sua tesi quando conferma il “discorso motivazionale” di Conte ricordato e raccontato da tutti i suoi compagni di squadra interrogati in precedenza. Tocca quindi prendere atto che, sempre secondo le parole scritte nella sentenza, per la Commissione stessa Carobbio possa essere ritenuto credibile a metà. A pag.9  si possono infatti leggere le seguenti parole:

“…Questa Corte ritiene che il sig. Carobbio non meriti l’etichetta di “bugiardo incallito” come anche di quella di soggetto di “assoluta credibilità”, per come affermato dalla C.D.N. (espressione, quest’ultima che ha dato la stura alla difesa di Conte per parlare di una sorta di divinizzazione di Carobbio) e che le dichiarazioni dello stesso debbano, pertanto, essere  valutate oggettivamente prescindendo da quello che sembra un vero e proprio preconcetto, nel bene e nel male.”

Interessante sarebbe sapere sulla base di cosa si stabilisca quale sia la metà delle rivelazioni del ‘collaboratore’ a cui si creda e quale invece sia la metà che non si ritiene credibile.  Questo, purtroppo, la commissione non lo scriverà nelle tredici pagine delle motivazioni della sentenza.

I MOTIVI DELL’ASTIO

Lasciamo invece a voi la lettura della spiegazione della Commissione in merito alla inverosimilità, secondo i giudici, della mancata concessione a Carobbio del permesso per assistere alla nascita della sua seconda figlia come motivo di astio nei confronti del tecnico:

“Si passa, adesso, ad esaminare il tema dei motivi di risentimento, per non dire di rancore, che avrebbero spinto Carobbio ad accusare Conte (…).
Al proposito, la difesa dell’odierno ricorrente torna, in modo quasi ossessivo, sull’episodio, di carattere personale, che sarebbe stato all’origine dei dissapori tra il calciatore Carobbio e l’allenatore Conte, ovvero la mancata concessione, da parte di quest’ultimo, di un permesso richiesto dal primo per assistere al parto della moglie.
Orbene, sul punto si sono già ampiamente espressi i giudici di prime cure che hanno motivatamente evidenziato come il Carobbio non avesse, affatto, vissuto negativamente l’episodio, essendo, invece, rimasto lusingato dal fatto che l’allenatore Conte lo avesse fatto sentire importante tanto da chiedergli un sacrificio, a livello personale e familiare, perché fosse presente ad una seduta
di allenamento che il tecnico riteneva molto importante.
A questa Corte non resta che aggiungere che l’effettiva verificazione dell’episodio relativo al diverbio tra la moglie di Carobbio e la compagna di Conte, che sarebbe avvenuto in occasione della festa di compleanno della figlia del calciatore Brienza (fatto confermato da due testimoni, le mogli di due calciatori, oltre alla compagna di Conte, dichiarazioni ignorate quindi dai giudici, ndr) , suscita notevoli perplessità.
In primo luogo, è poco credibile che la moglie di un calciatore professionista, i cui lauti guadagni sono ben noti, possa lamentarsi di essere stata costretta ad una spesa di 1.500 euro; a ciò si aggiunga, che la predetta spesa sarebbe stata dovuta alla necessita, avvertita dalla moglie di Carobbio, che stava per partorire, di farsi assistere (attesa l’assenza del marito), da un punto di vista morale, da una ostetrica; orbene, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che appare quantomeno curioso che la sig.ra Carobbio abbia sentito il bisogno di ricorrere ad una ostetrica per avere, in mancanza del marito (soggetto insostituibile anche alla luce di quanto evidenziato dal medico la cui dichiarazione è stata allegata all’atto di appello), un supporto morale e che, in ognicaso, il ricorso ad una ostetrica (per motivi diversi dal supporto morale ovviamente) al momento del parto è, comunque, la regola e non l’eccezione.
Ma, anche a volere ritenere credibile il predetto episodio, si rileva come la mancata concessione di un permesso da parte di Conte in favore del Carobbio ha, con ogni probabilità, causato il risentimento della moglie di Carobbio, e non di quest’ultimo, come spesso accade con riferimento a quelle persone che, a causa dei propri impegni lavorativi (molto spesso, per non dire quasi sempre, indilazionabili) si vedono costretti a sacrificare l’assolvimento di importanti obblighi familiari (quale è, senza dubbio, quello di assistere al parto della propria moglie, non fosse altro perché coinvolge un proprio figlio), con le intuibili conseguenze negative che ciò comporta a livello di rapporti con il proprio coniuge.

Mi sono permesso di sottolineare alcuni pezzi che ho ritenuto, a mio avviso, importanti e, talvolta, anche contraddittori. Lascio al lettore il giudizio in merito.

LA SINTESI IN DUE PUNTI

Tornando quindi alle decisioni, a questo punto decade per Antonio Conte l’accusa di omessa denuncia per Novara – Siena. L’unica partita per cui viene quindi ritenuto colpevole è Albinoleffe – Siena, con conseguente decadenza dell’aggravante della continuità del reato ascritto che avrebbe dovuto (ma non lo farà) portare perlomeno a una diminuzione della pena.

I capisaldi su cui la corte decide la colpevolezza dell’ex allenatore del Siena sono quindi due:

– Conte “non poteva non sapere” (cit. della sentenza).

– Mastronunzio estromesso dalla rosa perché non si sarebbe dichiarato  d’accordo nel lasciare la partita all’Albinoleffe a meno di riservare lo stesso comportamento anche per l’Ascoli, nelle cui fila aveva militato ben 8 anni prima,   alla terzultima di campionato.

Le 13 pagine potrebbero forse essere sintetizzate in questi due semplici punti. Occorre però andare ulteriormente nel dettaglio.

“NON POTEVA NON SAPERE”

In merito al primo dei due punti i giudici scrivono nelle motivazioni:

“(…)a ulteriore conferma  che CONTE sapesse, vi è la circostanza che STELLINI ha ammesso di essere stato egli stesso a  dare incarico a CAROBBIO e TERZI, al termine della gara di andata, di andare a parlare con  GARLINI e BOMBARDINI per “sistemare” la gara  di ritorno. Ed è davvero poco credibile che CONTE non fosse a conoscenza dell’iniziativa presa dal suo collaboratore, anche in ragione della  personalità e del ruolo che aveva all’interno della Società, ben spiegati dalla dichiarazione resa da  PERINETTI, il quale ha affermato che l’allenatore aveva un “carattere accentratore”  (dichiarazione PERINETTI dell’8.3.2012). Ipotizzare che i componenti dello staff tecnico o la  squadra prendessero decisioni a insaputa di  CONTE non è oggettivamente  credibile.(…)

In pratica, per i giudici, non è ritenuto credibile  che Antonio Conte, considerato il suo carattere “accentratore”, potesse essere all’oscuro dell’iniziativa del suo collaboratore tecnico Stellini. Stellini però nel suo “patteggiamento”, avvenuto secondo l’art. 24 del Codice di Gisutizia Sportiva, dichiara di aver inviato i due giocatori a tranquillizzare gli animi dopo l’alterco un po’ fuori dalle righe che si era verificato nel sottopassaggio dopo  la gara di andata. Il collaboratore tecnico non menziona mai nè direttamente nè indirettamente Conte e parla espressamente di un’iniziativa personale. Viene quindi da pensare quindi che per Conte sia “letale” la riconosciuta caratteristica del suo carattere di essere meticoloso e attento a ogni particolare nella preparazione delle partite (che da sempre è ritenuto un pregio),  che agli occhi della Commissione risulta invece come un aggravante… La Commissione non dà pertanto peso alle parole dell’Avvocato Bongiorno che nella sua accalorata e decisa arringa aveva posto il dubbio: e se questo carattere “accentratore” fosse invece il motivo che avrebbe spinto Stellini ad agire senza dirgli nulla per non far sì che si infuriasse con lui? Resteremo con il dubbio…

La Commissione però a questo punto cerca di non porgere il fianco e fra le pagine 11 e 12 scrive testualmente:

“Le predette considerazioni, è bene evidenziarlo anche al fine di rispondere ad un rilievo svolto sul punto dalla difesa di Conte, non devono essere intese nel senso che la responsabilità del predetto tesserato sarebbe fondata sulla equazione: Conte è un accentratore quindi non poteva non sapere della combine.”

LO STRANO CASO DI SALVATORE MASTRONUNZIO

Per questa ragione prova a trovare un appiglio e pensa di trovarlo nelle parole di Carobbio sull’accordo evidenziato in un’altra riunione tecnica (prima di Albinoleffe-Siena, a cui la Commissione crede, nonostante abbia lo stesso schema di quella di Novara-Siena) e sull’esclusione del calciatore Mastronunzio dalla rosa nelle ultime 3 partite. Ma la fiducia è riposta male, vedremo perchè.

A pag. 11 della sentenza si legge:

“(…)A sostegno,  poi, dell’effettiva conoscenza da parte di CONTE  dell’intesa, vi è la circostanza relativa al  calciatore MASTRONUNZIO. Secondo CAROBBIO, il compagno di squadra sarebbe stato messo  fuori rosa per non aver accettato di partecipare all’accordo. La circostanza che  MASTRONUNZIO, nelle fasi finali del campionato 2010/11, non abbia più preso parte agli  incontri, risulta per tabulas. CONTE, chiamato a fornire una  spiegazione in merito al perché un  giocatore, sino ad allora titolare, non fosse stato più schierato in campo, non ha saputo dare una  risposta chiara, rimanendo nel vago.”

Riprendendo poi a pag. 12:

“(…)prima che si disputasse Ascoli Siena del 14  maggio 2011, (si giocò il 13 alle 20.45, ma si sa, sia il procuratore, che le commissioni, che ‘Pippo’ con le date hanno poca fortuna, ndr) in occasione di una riunione all’interno dello spogliatoio alla presenza dei  calciatori e dell’allenatore Conte, quest’ultimo, richiamando gli accordi già avviati con i calciatori  dell’Albinoleffe in occasione della gara del girone di andata, nel mostrarsi favorevole ad agevolare  la vittoria dell’Albinoleffe, invitò i propri calciatori a confermare l’adesione o a chiamarsi fuori  dall’accordo. Fu così che l’unico a dissociarsi  fu il calciatore del Siena Mastronunzio, il quale in  virtù dei suoi recenti trascorsi tra le file dell’Ascoli, avrebbe preteso che un analogo trattamento di  favore il Siena lo riservasse anche alla propria ex squadra, che avrebbe incontrato di lì a poco,  anch’essa impegnata, al pari dell’Albinoleffe, nella lotta per non retrocedere. L’allenatore Conte,  dopo aver preso atto di tale dissociazione non convocò più, da  allora e fino al termine del  campionato, il Mastronunzio, sia per le rimanenti gare che per i relativi ritiri, consentendo solo che  lo stesso partecipasse agli allenamenti.”

I giudici concludono quindi:

“(…)questa Corte non intende mettere in discussione che Mastronunzio non  fosse più titolare dalla 27^ giornata di campionato quanto, invece, il fatto che, dopo la riunione  tecnica, svoltasi prima di Ascoli-Siena, nella quale Mastronunzio aveva espresso la propria  contrarietà di lasciare la vittoria all’Albinoleffe, il predetto calciatore sia stato messo fuori rosa.”

Ebbene Mastronunzio fu schierato titolare sia alla giornata n°30 che alla n°31, sconfessando già subito la frase in grassetto scritta dai giudici.

Chi ci segue da tempo conosce già la storia, ma anche in secondo grado quindi si ripetono gli errori evidenziati nel primo grado nei nostri articoli che parlavano de “Lo strano caso di Salvatore Mastronunzio” e negli approfondimenti. I dati fattuali già evidenziati quindi in precedenza, che non staremo a ripetere per non tediare ulteriormente il lettore (ma di cui consigliamo lettura a coloro che non l’avessero fatto), smentiscono pertanto praticamente in toto le conclusioni delle commissioni di primo e secondo grado riguardo al mancato impiego dell’attaccante ex Ancona e Siena, .

A tal proposito è utile invece ascoltare nel seguente video le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Mastronunzio a Sportitalia giovedì scorso. Confermano appieno ciò che avevamo anticipato con quasi una settimana di anticipo:

Si consideri che è sulla base delle dichiarazioni di Carobbio in merito alla riunione tecnica, che secondo la Commissione troverebbe conferma nell’esclusione di Mastronunzio, i giudici nelle motivazioni cerchino di instaurare il dubbio di un coinvolgimento di Conte addirittura sino al livello di illecito. Mastronunzio con la sua viva voce, il sito del Siena e le evidenze fattuali sull’utilizzo del giocatore e sui suoi infortuni sembrerebbero raccontare invece un’altra storia…

IL MESSAGGIO

Prima di concludere voglio portare l’attenzione su un passo delle motivazioni:

La difesa di Conte, anche con riferimento alla predetta gara, ha fatto leva sulla intrinseca inattendibilità di Carobbio nonché sul fatto che la versione dei fatti, fornita dallo stesso, sarebbe stata smentita dagli altri tesserati sia del Siena che dell’Albinoleffe; tesi, quest’ultima che, a differenza di quanto evidenziato in ordine alla partita Novara-Siena, risulta sconfessata dalla circostanza che uno strettissimo collaboratore di Conte, il sig. Stellini ha confessato la propria partecipazione all’illecito di cui è argomento (come noto, Stellini risulta, peraltro, coinvolto nelle indagini penali attualmente in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con riferimento ad episodi di illecito sportivo che coinvolgerebbero la squadra del Bari con riferimento anche ad una delle due stagioni sportive, quella 2008/2009, in cui la predetta compagine era allenata da Conte).

“Bene”. Posto che la presunzione di innocenza è un diritto sancito dall’art. 27 comma 2 della Costituzione Italiana,  che Conte non risulta al momento indagato, nè è stato tantomeno ancora ascoltato dalla Procura di Bari come persona informata sui fatti, che oltretutto gli interrogatori sono secretati (e la conferma è arrivata proprio da Palazzi durante la requisitoria del 2° grado) leggere questa frase in nelle motivazioni di una sentenza ha fatto correre i brividi lungo la schiena. Frasi di questo tenore, che adombrano  dubbi senza prove di colpevolezza può essere comprensibile leggerle all’interno di un articolo di “gossip”, usarle per motivare una sentenza è quantomeno forzato, se non diffamatorio.

CONCLUSIONI

Le motivazioni insomma sembrano basare le loro conclusioni sui due personaggi chiave: Stellini e Mastronunzio. Dimostrato che per il secondo esistono prove che indicano errori oggettivi e contraddizioni nelle conclusioni della Commissione, è logico ritenere sulla base dei fatti definitivamente minata la credibilità di Carobbio riguardo anche ai suoi racconti  sulla “votazioni” all’interno delle riunioni tecniche prima di Albinoleffe-Siena. Rimarrebbe “in piedi” il patteggiamento di Stellini, ma nel documento Conte non viene mai tirato in ballo e il “non poteva non sapere” sembra proprio vacillare e non poco. Perchè allora una domanda sarebbe legittima: se questo principio per il Procuratore Federale e per la Commissione vale per l’allenatore leccese, perchè non vale per Mondonico, allenatore dell’Albinoleffe, il cui secondo Poloni è stato condannato in primo e secondo grado? Solo perchè Mondonico non è un accentratore? E’ un po’ poco, ci si permetta di dire…

Una riflessione risulta quindi necessaria: se nelle sole motivazioni della condanna di Conte sono presenti tutti questi errori, non oso pensare in quelle dei tanti tesserati condannati purtroppo sulle sole parole, senza effettivi riscontri, di due ‘collaboratori’ (altri li chiamano pentiti, ma tali non si sono mai dimostrati) della procura federale… E’ un dubbio legittimo (e  gli articoli di Antonio Corsa sui casi Drascek e Gheller vanno in questa direzione…), che fa scorrere brividi di freddo e rabbia lungo la schiena . Se questa è giustizia…

Faccio mie, per concludere, le parole dell’Avv. Chiappero: se per sei anni hai subito quello che hanno subito i tifosi della Juventus, essere sospettosi non è una colpa ma una logica conseguenza.

Maurizio Romeo (@rumme75)

 con la collaborazione di Davide Michel le Roi (@Michel_le_roi)

Post By rumme75 (33 Posts)

Fondatore di Barzainter e di Dodici. Portiere e inguaribile juventino. Figlio di papà milanista, mamma juventina. Ha subito anche l'influenza dello zio Gianni e del nonno Vittorio che gli hanno trasmesso l'amore per i colori bianconeri e che ora lo guidano da lassù... Ju29ro, non fatelo arrabbiare perchè l'acqua cheta tira giù i ponti. Blogger di approfondimento: Farsopoli e il calcioscommesse lo hanno visto anche alle prese con lo studio dei codici... Vive il blog e il calcio per passione.

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